Indennità di accompagnamento 2026

L’indennità di accompagnamento, i cui albori si intravedono già nei primi anni ’70, è stata istituita nel 1980 (Legge n. 18 dell’11 febbraio 1980) in seguito rivista con la Legge del 21 novembre 1988, n. 508.

E’ un appoggio economico erogato dall’INPS che:

  • è indipendente dal reddito;
  • la persona ha diritto a riceverlo a prescindere da altre fonti di guadagno personali o introiti familiari;
  • non si indica né nel Modello 730 né nel Modello Redditi e in ogni altra dichiarazione fiscale reddituale.

La sua evoluzione, frutto, di un cantiere aperto nel tempo è stata intensa.

Non a caso intorno agli anni 2015/2016 i Giudici  Amministrativi (Consiglio di Stato) hanno stabilito (Sent. n. 838, n. 841 e n. 842 del 29 febbraio 2016) che l’indennità di accompagnamento è un sostegno –inteso quale contributo di welfare– per livellare la posizione sfavorita di soggetti disabili al confronto col resto della società che, invece, un reddito lo produce senza particolari ostacoli (psico-fisici).

Essendo una simbolica “stampella ” indennitaria da parte dello Stato per queste persone, non può di certo considerarsi un reddito assoggettabile a tassazione per il Fisco.  Se –per assurdo- così fosse,  il problema psico-fisico sarebbe quasi arricchimento o valore aggiunto.

Chi ne ha diritto?

I soggetti che hanno diritto a percepire l’Indennità di accompagnamento sono persone con problemi psico-fisici che hanno una percentuale di invalidità pari al 100% e non sono autonomi come gli altri. Premettendo che il beneficiario deve essere cittadino italiano nonché risiedere nel territorio nazionale, l’indennità spetta a:

  1. soggetti riconosciuti ciechi assoluti;
  2. coloro i quali sia stata accertata legalmente l’inabilità totale per patologie fisiche o psichiche e che, oltre a ciò, siano incapaci di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o necessitino di assistenza continua per compiere atti della vita quotidiana (lavarsi, vestirsi, cucinare, muoversi, ecc.).

Anche gli stranieri ne hanno diritto purché abbiano i seguenti requisiti:

  • i cittadini stranieri comunitari devono essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza;
  • i cittadini stranieri extracomunitari devono essere in possesso di permesso di soggiorno di almeno un anno;

Gli importi a cui la persona ha diritto

Premesso che gli importi dell’indennità vengono rivisti con cadenza annuale secondo gli indici ISTAT, l’ammontare del beneficio di accompagnamento per:

  1. gli invalidi civili totali è pari ad €  552,57;
  2. i ciechi assoluti è pari a 1064,98€.

E’ corrisposto secondo queste modalità:

  • accredito presso un conto corrente acceso presso istituti bancari o uffici postali;
  • bonifico presso gli uffici postali;

L’assegno per l’accompagnamento spetta dal mese successivo alla presentazione della domanda ed è erogato per 12 mensilità. Il primo versamento è comprensivo anche degli arretrati e degli interessi.

 

Compatibilità

L’indennità di accompagnamento è compatibile con:

  • attività lavorativa: la persona può svolgere attività lavorativa, privata o autonoma, conservando il diritto a percepirla;
  • pluriminorati: conserva il diritto a percepirla anche quando il soggetto patisce altre minorazioni (sordità; cecità assoluta, ecc.);
  • patente speciale: il beneficio è erogabile a possessori di patente speciale per la guida di automezzi adattati per disabilità.

Incompatibilità e diritto di opzione

L’indennità è incompatibile nei seguenti casi:

  • ricovero presso strutture ospedaliere o riabilitative: il ricovero presso istituti ospedalieri, riabilitativi ecc. esclude il diritto all’indennità se il beneficiario sia ricoverato gratuitamente;
  • indennità di frequenza: è un beneficio economico per l’inserimento a scuola di minori disabili e fino al compimento del 18° anno di età;
  • cause di servizio, guerra, lavoro: le indennità corrisposte per cause di guerra, servizio o lavoro sono incompatibili con l’indennità di accompagnamento.

Il soggetto può scegliere (c.d. diritto di opzione) di rinunciare all’indennità di accompagnamento in favore degli altri trattamenti incompatibili a seconda di quello più conveniente tra i due.

Chiaro è che non può percepirli insieme (divieto di cumulo).