L’Amministrazione di Sostegno, alla luce delle ultime tendenze (Legge Delega 167/2025), sarà un rimedio di tutela per le fasce deboli che manderà nel ripostiglio altri strumenti di gran lunga più limitanti e restrittivi per il rispetto dell’autonomia della persona: Interdizione e Inabilitazione cadranno in disuso.
Ci pare, perciò, opportuno fare cenno a fatti realmente accaduti per illustrare come questo genere di tutela si presta ad essere adattato a ogni singolo caso – anzi- è proprio quest’ultimo che impone ampia flessibilità alla procedura.
Caso n. 1
Il ruolo del caregiver e la relazione fiduciaria con l’assistito
Il caso (Cass. civ., sez. I, ord. 5 giugno 2025, n. 15055) vede al centro della vicenda un avvocato designato, per atto atto notarile, quale futuro Amministratore di Sostegno da una donna, vent’anni prima del fatto in esame.
Nel tempo –però- la figlia della beneficiaria, ormai anziana, aveva stabilito un rapporto di assistenza di gran lunga più intenso rispetto a quello della madre con l’avvocato. Vuoi per ragioni affettive, vuoi per maggior fiducia trattandosi della figlia. Non fosse altro che verso il professionista, c’erano già avvisaglie non indifferenti. Tra tutte, le revoche di precedenti deleghe e incarichi fatte dalla beneficiaria. Aggiungasi che la figlia era diventata sostanziale caregiver della beneficiaria (sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista patrimoniale), benché formalmente non lo fosse. Il tutto sotto gli occhi di parenti, collaboratrice domestica e medico curante.
Nel decidere positivamente in favore della figlia, i Giudici offrono la possibilità di riflettere su alcuni passaggi non di poco conto in riferimento alla volontà del beneficiario per il futuro e il ruolo effettivo di chi assiste di fatto la persona.
Vero è che il Giudice deve ascoltare e tener conto anche delle volontà del beneficiario o che lo stesso, in vista dell’insorgere di un problema di salute, possa nominare per il futuro un amministratore di sostegno –però- se nel corso degli anni il rapporto col futuro AdS cambia, viene meno la fiducia o altra persona si rivela più idonea rispetto al primo, la volontà del beneficiario può essere superata e riconosciuta –legalmente- la nuova relazione fiduciaria con chi quotidianamente e stabilmente offre cura e supporto necessari.
Caso n. 2.
Necessità, proporzionalità e funzionalità dell’Amministrazione di Sostegno
Un episodio, accaduto di recente, (Cass. civ., sez. I°, ord. 22 settembre 2025, n. 25890) ha visto il fratello chiedere per la sorella, apprezzata docente di sostegno, la nomina di un AdS perché – a suo dire- non era in grado di gestire i sui interessi patrimoniali (incuria dei beni, rifiuto di pagare le tasse e le utenze, pessima tenuta del giardino, ecc.). La docente, dal canto suo, si opponeva per varie ragioni.
L’epilogo della vicenda ha visto l’Organo Giudicante seguire un preciso percorso:
- la donna, pur avendo qualche disagio di salute, era apparsa in grado di gestire i sui interessi;
- la capacità di autodeterminarsi (pensare, decidere, agire ecc.) non appariva affatto compromessa;
- alle necessità del caso, si poteva ovviare con altri rimedi (deleghe a persona di fiducia, ad esempio) e non per forza ricorrendo all’AdS troppo limitante per l’interessata rispetto alla tutela che avrebbe dovuto garantirle.
Il senso che se ne ricava, quindi, è che la misura protettiva in parola debba essere applicata in considerazione del fatto determinato e secondo alcuni parametri:
- criteri di proporzionalità e di funzionalità;
- valutazione delle attività che il beneficiario deve svolgere;
- se è in atto una patologia o menomazione nonché quanto la gravità di essa incida sulla gestione degli interessi della persona;
- evitarne, per quanto possibile, l’applicazione se il problema può essere ovviato con altri strumenti di tutela meno limitativi e meno penalizzanti.
Caso n. 3
I comportamenti a rischio: abitualità e pericolosità.
Il fatto, avvenuto nel lontano 2013, vede protagonista un’ultrasettantenne donna vicentina, affermata commercialista che, a causa di un periodo non facile, fu sottoposta alla misura protettiva. L’abitudine malsana a spendere e la cattiva gestione del suo patrimonio ne aveva quasi segnato le sorti.
Nel 2025, recuperato l’equilibrio, di nuovo efficiente sul lavoro, quindi, economicamente indipendente e libera da disagio psichico, la professionista chiedeva la revoca dell’Amministrazione di Sostegno.
Nel 2026, i Giudici (Cass. civ., sez. I°, ord., 13 marzo 2026, n. 5763) hanno condiviso la posizione della persona tutelata, evidenziando come la prodigalità, presupposto per attivare la misura (causa di Inabilitazione, ma al limite con l’AdS) si sostanzi nel comportamento abituale, frequente e cronico di sperpero del denaro –anche per futilità o cose superflue- eccedendo la capacità economica della persona che spesso si indebita ed espone a rischi sé e la propria famiglia (c.d. rischio di indigenza). Tale comportamento era, però, mancante nel caso della professionista vicentina o –per lo meno- non più attuale. Semmai, la donna appariva incline a spendere denaro ma la tendenza rientrava nei “parametri” in cui non c’era nessun rischio economico e nella piena padronanza di sé. L’amministratore di sostegno non era più necessario ed è stato, quindi, revocato.
Va da sé che se l’Ads venisse applicata per correggere un comportamento, magari non allineato con gli standard sociali, forse atipico o singolare, ma comunque privo di rischi, nel pieno dell’autocontrollo persona e con le redini in pugno, si giungerebbe ad un “controllo personale e patrimoniale” della società. Cosa ben lontana dai motivi veri della tutela.